STATUTO DEL 1551 NELLA PODESTERIA DI RANCIDORO
Nel 1547 i rappresentanti delle comunità di Medola, Boccassuolo, Palagano, Costrignano, Monchio, Rancidoro (Pianorso) e Mirasole (Cadignano) si riunirono nella Rocca di Rancidoro per valutare l'opportunità di procedere ad una revisione dello statuto in vigore nella Contea. Alla fine fu redatto un documento in cui si chiedeva al Conte Alfonso Mosti-Este il permesso di procedere alla stesura di un nuovo Statuto. Alfonso Mosti-Este accolse la richiesta. Fu eletta, dai rappresentanti delle varie comunità, una commissione incaricata di redigere il nuovo statuto composta dal pretore della podesteria Andrea Baldelli di Prignano, dai notai Giovanni Matteo Astrologi e Lazzaro Montermini di Pianorso, da Giovanni Giuliano di Palagano, Giovanni Maestri di Lago di Medola e Taliano Bedostri di Costrignano. Redatto il nuovo statuto venne approvato da Ippolito Rinaldi, giurista di Ferrara, e dal conte Antonio Mosti-Este. Il 6 aprile 1551 venne convocato, a Palagano, il Consiglio Generale dove fu pubblicato il nuovo Statuto che restò in vigore fino al 1777 quando venne sostituito dal Codice Estense.Riporto alcuni punti dello statuto, citati nell'ultima opera di don Pistoni, che hanno un particolare interesse. La Contea era governata da un Podestà, scelto dal Conte. Il Podestà non doveva essere parente con nessuno dei sudditi ed avere almeno 25 anni. La Contea era divisa in Comuni retti da un Massaro con poteri giudiziari, penali e fiscali. Il Massaro si serviva della collaborazione di un Consiglio costituito da quattro rappresentanti per ogni comune eletti dagli uomini del comune stesso. Il Notaio della Contea veniva sorteggiato ogni anno tra tutti i notai appartenenti alla contea. Per essere considerati cittadini della Contea bisognava essere del luogo oppure abitarvi da almeno 10 anni. Si stabiliva anche che in caso di procedimenti penali l'istruttoria doveva essere fatta e terminata entro dieci giorni dal giorno della denuncia e dell'incarcerazione e all'imputato bisognava sempre dare la possibilità di difendersi. La tortura poteva essere utilizzata solo per alcuni gravi reati (omicidio, incendio, tradimento e pochi altri) e le punizioni fisiche non potevano essere somministrate ai minori di quattordici anni. |